È composto dal sindaco e da un numero variabile di consiglieri, in funzione del numero di abitanti del comune.
Le materie di competenza del consiglio sono definite dall'art. 42 del d.lgs. n. 267 del 18/08/2000.
I consigli comunali dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti sono presieduti da un presidente eletto tra i consiglieri.
Nei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti il consiglio è presieduto dal sindaco (artt. 37, 39 e 42, d.lgs. n. 267 del 18/08/2000), salvo diverse indicazioni statutarie.