La cessazione decorre dal giorno di presentazione della relativa dichiarazione.
In caso di mancata tempestiva presentazione della dichiarazione di cessazione, il tributo non è dovuto dalla data di effettiva cessazione se l’utente dimostra con idonea documentazione (es.: chiusura delle utenze acqua, luce o gas, disdetta contratto di affitto, atto di vendita ecc.) di non aver continuato l’occupazione, la detenzione dei locali e delle aree, entro 60 giorni dalla notifica di un eventuale avviso di accertamento.
In caso di decesso del contribuente la denuncia di cessazione deve essere prodotta da un familiare/convivente/erede.