Le vendite promozionali sono effettuate dall’operatore commerciale per promuovere la vendita di uno, più o tutti i prodotti della gamma merceologica, applicando sconti o ribassi sul prezzo normale di vendita.
Le vendite promozionali dei prodotti non alimentari di carattere stagionale o articoli di moda e, in genere, prodotti che, se non venduti entro un certo tempo, siano comunque suscettibili di notevole deprezzamento, in Lombardia, possono essere effettuate tutto l’anno, tranne nel periodo di effettuazione dei saldi (periodi sotto riportati).
Le vendite promozionali dei prodotti alimentari, dei prodotti per l’igiene della persona e per l’igiene della casa non sono soggette alle suddette limitazioni.
Le imprese commerciali possono effettuare i seguenti tipi di vendita straordinaria:
Vendita di fine stagione (saldi) – Possono essere posti in saldo tutti i prodotti di carattere stagionale o articoli di moda e in genere prodotti che, se non venduti entro un certo tempo, siano comunque suscettibili di notevole deprezzamento. Questo tipo di vendita può essere effettuato soltanto in due periodi dell’anno e per una durata massima di 60 giorni.
La Regione Lombardia ha determinato le date di decorrenza delle vendite di fine stagione (saldi) nel modo seguente:
- per i saldi invernali, il primo giorno feriale antecedente l’Epifania, per una durata di 60 giorni (qualora il primo giorno feriale antecedente l’Epifania coincida con il lunedì, l’inizio dei saldi viene anticipato al sabato);
- per i saldi estivi, il primo sabato del mese di luglio, per una durata di 60 giorni.
Vendita di liquidazione
È effettuata al fine di esaurire tutta la merce a seguito di:
- cessazione dell’attività: si può effettuare in qualsiasi periodo dell’anno per una durata massima di 13 settimane;
- trasferimento in gestione o cessione in proprietà d’azienda: si può effettuare in qualsiasi periodo dell’anno per una durata massima di 13 settimane;
- trasferimento dell’azienda in altro locale: si può effettuare in qualsiasi periodo dell’anno per una durata massima di 13 settimane;
- trasformazione o rinnovo dei locali: si può effettuare per una sola volta in ciascun anno solare per una durata massima di 6 settimane. L’operatore commerciale ha l’obbligo di chiusura dell’esercizio (per consentire la trasformazione o il rinnovo) per un periodo pari ad un terzo della durata della vendita di liquidazione e, comunque, per almeno sette giorni, con decorrenza dalla cessazione della vendita straordinaria. La vendita è sempre liberamente praticabile nei mesi di febbraio ed agosto. Non può essere effettuata nei trenta giorni antecedenti le vendite di cui all’art. 115.