In alternativa al tradizionale ricorso al Tribunale, la separazione e il divorzio consensuali, e la modifica delle relative condizioni, possono essere ottenuti tramite la negoziazione assistita da avvocati, o la sottoscrizione di un accordo di fronte all’Ufficiale di Stato Civile.
Separazioni e divorzi davanti all'Ufficiale di Stato Civile:
I coniugi possono rivolgersi personalmente all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune di residenza di uno di loro, oppure di celebrazione del matrimonio in forma sia civile sia religiosa, oppure presso il Comune di trascrizione del matrimonio celebrato all’estero.
Per richiedere la separazione o il divorzio in Comune è necessario che entrambe le parti siano d’accordo e che i coniugi non abbiano in comune fra loro:
- figli minori;
- figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ai sensi dell’articolo 3, comma 3 della Legge 104/1992;
- figli maggiorenni economicamente non autosufficienti;
Nella fattispecie per figli si intendono quelli comuni dei coniugi.
In seguito all'entrata in vigore della legge 6 maggio 2015 n.55, dal 26 maggio 2015 i termini di separazione per pervenire al divorzio sono ridotti a mesi 6 nel caso di separazione consensuale. L'accordo non può contenere patti di trasferimento patrimoniale.
Le modifiche delle condizioni di separazione o di divorzio:
I coniugi, sempre a condizione che non vi siano figli minori o figli maggiorenni portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti, possono dichiarare congiuntamente innanzi all'ufficiale di Stato Civile di voler modificare le condizioni di separazione o di divorzio già stabilite.