L'Art. 6 commi 1 e 2 del regolamento TARI vigente disciplina che le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nelle tabelle 3a e 4a dell’Allegato 1 del DPR 158/99 s.m.i., tra i quali il D.L. n.124/2019 art.58-quinquies). Ai sensi dell’art. 183 comma 1 lett. b-ter, D.Lgs. n. 152/2006, secondo quanto disposto dall’art.6, comma 5 del D.Lgs. 3 settembre 2020, n. 116 e s.m.i, i rifiuti individuati nell’allegato L-quarter
parte IV del Codice Ambientale prodotti dalle attività elencate nell’allegato L-quinquies parte IV, saranno considerati rifiuti urbani e come tali saranno trattati a meno che l’utenza non domestica non avvii tali rifiuti al recupero al fine di ottenere una riduzione della tariffa. Con effetto dal 1° gennaio
2022 come previsto dall’art.30 comma 5 della Legge 21 maggio 2021, n.69.