L'articolo 6 commi 1 e 2 del Regolamento TARI vigente disciplina che le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nelle tabelle 3a e 4a dell’Allegato 1 del Decreto del Presidente della Repubblica 158/99 e successive modifiche e integrazioni - s.m.i., tra i quali il Decreto Legge n.124/2019 art.58-quinquies. Ai sensi dell’articolo 183 comma 1 lettera b-ter, Decreto Legislativo n. 152/2006, secondo quanto disposto dall’articolo 6, comma 5 del Decreto Legislativo 3 settembre 2020, n. 116 e s.m.i., i rifiuti individuati nell’allegato L-quarter parte IV del Codice Ambientale prodotti dalle attività elencate nell’allegato L-quinquies parte IV, saranno considerati rifiuti urbani e come tali saranno trattati a meno che l’utenza non domestica non avvii tali rifiuti al recupero al fine di ottenere una riduzione della tariffa, con effetto dal 1° gennaio 2022 come previsto dall’art.30 comma 5 della Legge 21 maggio 2021, n.69.