L’impresa che produce rifiuti, di cui al comma 3, deve comunicare la scelta se utilizzare o meno il servizio pubblico entro il 31 maggio del 2021. Per gli anni successivi al 2021, entro il 30 giugno dell’anno precedente.
Ai sensi dell’art. 6bis commi 2 e 5, si prevede l’eliminazione della parte variabile della tassa in caso di avvio al recupero della totalità dei rifiuti urbani prodotti, mediante l’intervento di soggetti privati autorizzati e al di fuori del servizio pubblico.
Per le utenze non domestiche di cui al comma 2, la scelta di avvalersi di operatori privati diversi dal gestore del servizio pubblico deve essere effettuata per un periodo non inferiore a due anni (come previsto dall’art.238 Dlgs. 152/2006 comma 10, come modificato dalla Legge 118/2022 art.14 comma 1 e s.m.i.), salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell’utenza non domestica, di riprendere l’erogazione del servizio anche prima della scadenza.