Le apparecchiature elettromedicali salvavita che danno diritto al bonus sono state individuate dal Decreto del Ministero della Salute del 13 gennaio 2011.
Il bonus elettrico per disagio fisico è stato introdotto dalla normativa nazionale, e successivamente attuato con provvedimenti di regolazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA). Il bonus per queste situazioni viene concesso indipendentemente dalla fascia di reddito del richiedente, pertanto non è necessario l’ISEE.
Il richiedente deve essere l'intestatario del contratto della fornitura elettrica. La persona che utilizza l'apparecchiatura salvavita può essere il richiedente stesso o una persona convivente.